1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'articolo 1:
a) le piccole e medie imprese, singole o associate, definite ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni, le quali posseggono i seguenti requisiti:
1) l'impresa e i suoi amministratori sono in regola con la certificazione antimafia;
2) l'impresa e i suoi amministratori non si trovano in stato di fallimento né sono soggetti ad altre procedure concorsuali;
3) l'impresa non ha beneficiato di altri aiuti di Stato concessi in regime de minimis per un importo pari o superiore a 100.000 euro, calcolato in sovvenzione diretta o in equivalente sovvenzione lorda, nei tre anni precedenti la concessione degli interventi di cui alla presente legge;
4) l'impresa non ha commesso violazioni accertate in modo definitivo in materia tributaria o previdenziale nei tre anni precedenti la data di riferimento;
5) l'impresa e i suoi amministratori non hanno commesso reati o violazioni amministrative, accertati in modo definitivo, in relazione all'ottenimento di aiuti di Stato, di interventi pubblici di finanziamento, di sovvenzioni o di contributi pubblici comunque denominati;
6) l'impresa è regolarmente iscritta al registro delle imprese;
7) l'impresa ha sostenuto spese promozionali individuate ai sensi dell'articolo 3;
b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali, nonché le strutture regionali e nazionali delle associazioni di categoria rappresentate nel CNEL, in forma singola o associata, le quali:
1) non sono commissariate né si trovano in stato di irregolarità finanziaria, economica o patrimoniale al momento della richiesta, dell'istruttoria, della concessione o dell'erogazione dell'intervento;
2) direttamente o mediante strutture dalle stesse possedute hanno effettuato spese per progetti di promozione delle piccole e medie imprese appartenenti a uno o più territori o settori merceologici.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dai soggetti interessati con riferimento alla data della domanda di intervento. Essi devono essere mantenuti fino alla data della concessione inclusa, a pena di revoca della concessione stessa. Il requisito di cui al comma l, lettera a), numero 3), deve essere posseduto nei termini